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2 Giugno 2021

Festa della Repubblica, festeggiamo consapevoli: cosa significa essere cittadini di una repubblica democratica fondata sul lavoro

Liberata l’Italia dalle forze nazifasciste e finita la guerra civile che ne è conseguita, per il nostro Paese si trattava di rifarsi la pelle ed aprire una nuova era. L’appuntamento con la storia è segnato in data 2 giugno 1946, quando per la prima volta gli italiani e tutte le italiane saranno chiamati e chiamate a votare la forma di stato da dare al Paese e a comporre l’Assemblea Costituente che avrà il compito di redigere la nuova costituzione. Il risultato che oggi festeggiamo ha visto il 54% dei votanti preferire la repubblica alla monarchia, sebbene non siano mancate polemiche da parte dei più convinti sostenitori monarchici che denunciavano brogli elettorali e azioni di depistaggio. Fatto sta che il “re di maggio” Umberto II di Savoia, ultimo re d’Italia, sarà costretto a fuggire a Calais in Portogallo, il democristiano Alcide De Gasperi assumerà il ruolo di Capo provvisorio dello Stato, fino a quando l’Assemblea Costituente non convergerà sul nome di Enrico de Nicola, il quale verrà a sua volta succeduto da Luigi Einaudi, il primo Presidente della Repubblica eletto con le regole della Costituzione dal primo parlamento repubblicano così come emerso a seguito delle elezioni politiche del 18 aprile 1948.

I risultati storico – giuridici di quel giorno furono recepiti dai nostri padri costituenti all’art.1 di apertura della nostra Costituzione. E’ questa l’occasione più puntuale che mai per capire a fondo che cosa significa essere cittadini di una repubblica democratica che si dice fondata sul lavoro ed esercitare la sovranità assegnatoci “nelle forme e nei modi stabiliti dalla Costituzione”.

Con il primo inciso viene ad essere recepito il risultato referendario, la forma di stato repubblicana, e la sua svolta storica, la democrazia. Essere in una repubblica non significa avere semplicemente un presidente della repubblica al posto del re; secondo la giurisprudenza costituzionale dietro l’espressione “repubblica” si celano tutti i grandi principi supremi inespressi che sorreggono il nostro ordinamento e la sua civiltà democratica. Al giorno d’oggi possiamo renderci conto di diverse repubbliche che molto democratiche non sono, pensiamo soltanto alle derive autocrati in Turchia, Bielorussia, Egitto; degli esempi per dire che si tratta di repubbliche de jure ma autocrazie se non dittature de facto. La repubblica e la democrazia nel nostro ordinamento rappresentano un tutt’uno inscindibile, la res publica rimane sulla carta se al metodo pluralista attraverso cui deve ordinatamente dipanarsi il dibattito politico, si annidano concentrazioni di potere o prendono forma monopartitismi autoreferenziali.

Alla repubblica democratica si decide poi di dare una caratteristica e di fondarla sul “lavoro”. Quali tra le alternative al lavoro quelle più prospettabili: la famiglia, la persona, l’uguaglianza? La scelta sul lavoro è assieme al concetto di democrazia un rovesciamento in positivo del precedente regime fascista e rifiuta due concezioni di comunità. La prima, quella retrograda assolutistica, che coerentemente se avesse fondato su qualcosa  la sua forma di stato  lo avrebbe forse fatto sul privilegio, sul diritto di nascita che avrebbe permesso di ereditare ai “soliti noti” il governo e le redini della società. Noi invece ci fondiamo sul lavoro per superare quell’altra visione di lavoro fascista che non ci piace, che non lo riconosce tanto come sviluppo morale della persona e delle sue capacità di concorrere al progresso materiale e spirituale della società (art.4 Cost.), quanto come servigio del lavoratore in favore del regime e per l’esaltazione della nazione.

Col secondo comma viene individuato il titolare della sovranità, dopo che l’Italia è detta repubblica democratica la sovranità è attribuita al popolo. E’ però interessante soffermarsi sulle declinazioni di questa sovranità, che trova un limite ben radicato nelle forme e nei modi stabiliti dalla Costituzione.

Non è irragionevole farsi venire un dubbio, cioè se sia veramente tale un sovrano che deve esercitare la sua sovranità con dei limiti. Probabilmente all’articolo primo i nostri padri costituenti vorrebbero dirci tra le righe qualcosa di più profondo.

La sovranità statale nasceva sciolta da vincoli, le monarchie assolute vedevano all’apice della struttura di stato i loro sovrani che esercitavano il potere sciolti da ogni tipo di vincolo terreno. Nei primi decenni del Novecento passeranno alla storia le forme di stato totalitarie, che concentreranno i poteri di governo nella figura totalizzante dei propri dittatori. Pensare che la forma di stato repubblicana sia speculare alle due e collochi come sovrano assoluto il suo popolo anziché un ministro di stato è fraintendere. Il concetto di sovranità non è infatti rivolto ad un’entità individuabile ma consiste nell’esercizio di funzioni, riconosciute al popolo, e che devono esercitarsi entro delle coordinate giuridico – costituzionali. Per cui, il cittadino è sovrano nell’esercitare i suoi diritti di voto ed eleggere i propri rappresentanti in Parlamento nelle tornate elettorali, ma non lo è di manomettere quel patto di popolo che si è siglato il 2 giugno 1946. Alcuni limiti sono valicabili, altri dimostrano di poter sospendere la sovranità di cui il popolo è portatore. La Costituzione non potrebbe mai considerarsi perpetua, gli uomini che l’hanno pensata lo hanno fatto inserendo delle norme programmatiche per il futuro ma è impensabile che potessero prevedere che cosa sarebbe potuto accadere fino ai giorni nostri. I mutamenti del tempo e il passare delle generazioni devono quindi esigere degli adeguamenti al testo così come pensato nel 1948; un modo legittimo per farlo c’è e la rigidità della nostra Carta impone che lo si faccia per il tramite di un procedimento aggravato ex art.138 Cost. a cui aderisca la quasi totalità delle forze politiche in campo. La Costituzione è la nostra casa comune, non è tollerato che il governo di turno possa intestarsela con la sola maggioranza semplice, è necessario un consenso allargato andandosi al di là delle ordinarie dialettiche tra maggioranza e opposizione solite di un procedimento di legge.

Quanto è invalicabile invece è tutto ciò che possiamo correttamente individuare nell’inciso dopo la virgola che limita la sovranità nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione. E qui ci torna utile la definizione che abbiamo dato di repubblica, una scelta sulla nostra forma di stato, certo, ma anche un’opzione gravida di una serie di principi, valori, condizioni in grado di concretizzarla in una democrazia. Che la forma di stato repubblicana non sia modificabile ce lo dice l’art.139 Cost.: la nostra Carta fondamentale dopo averci detto che cosa si può modificare e come farlo, ci dice cosa non lo è. Se però abbiamo inteso che i concetti di repubblica e democrazia devono necessariamente coesistere, deduciamo che altrettanto immodificabili sono quei principi sottaciuti che stanno dietro la scelta repubblicana e che fanno della nostra forma di stato una democrazia di nome e di fatto. Valori che riposano in larga parte nell’alveo dei “Principi fondamentali” della nostra Carta dagli artt.1-12, per cui sarebbe impensabile, per farne un esempio, escogitare una via costituzionale che appaghi un’insofferente ondata di popolo che vorrebbe privare il Parlamento dell’esclusivo potere di stabilire i casi in cui limitare la libertà personale e magari riconoscere una siffatta facoltà ai giudici. L’esempio inverosimile ci serve per dire che nell’ipotesi paventata un principio supremo del nostro ordinamento (la separazione dei poteri) sarebbe violato, ed urgerebbe al più presto un ripristino della democraticità del sistema.

Dire che queste operazioni non si possono fare, significa affermare che non sono regolate entro i canoni della legalità. Il popolo sovrano non trova un modo giuridicizzato per mangiarsi la repubblica o sbarazzarsi di uno fra i suoi principi più supremi: per la prima l’art.139 lo vieta espressamente, per i secondi sarebbe attentata quella nozione lata di repubblica con tutte le sue sottomanifestazioni. Un impasse da cui però si deve uscire può venire a crearsi: il popolo decide di

non demordere e insistere con l’autoattribuirsi queste spettanze. Nell’ipotesi non esisterebbe alcuna norma che tratterrebbe il “furor di popolo”, e nessuno potrebbe concretamente impedirgli questi strappi, ma l’unica via che gli è possibile é quanto di più eversivo le storie dei popoli possano conoscere nelle rivoluzioni. Possiamo vederla anche da un altro punto di vista, il fatto di avere un articolo 139 così importante di per sé non ci preserva dagli atti di violenza, di strappo e di eversione della legalità costituzionale.

E’ per questo motivo che quando si discute di sovranità in termini costituzionali bisogna sempre ragionare in termini giuridici, giuridicamente il popolo non può essere chiamato a prendere questo tipo di decisioni perché certe decisioni le ha già prese la Costituzione. L’idea di sovranità ascritta ad un’entità individuata o individuabile è dunque passatista, il popolo è sovrano ma il suo potere è un insieme di funzioni che non gli danno la possibilità di sopraelevarsi alla protezione ineludibile dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale.

Probabilmente quello che i nostri padri costituenti tra le righe ci dicono è che la titolarità della sovranità sia nella Costituzione.


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